Gli enti bilaterali sono organismi paritetici che mirano a rappresentare gli interessi datoriali insieme a quelli dei lavoratori, in un’ottica di collaborazione e partecipazione tra le diverse parti sociali. Secondo quanto definito dal d.lgs. 276/2003, rappresentano le sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso la promozione di occupazione regolare e di qualità, l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta, la programmazione di attività formative, la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per l’inclusione di soggetti svantaggiati, la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito, la certificazione di contratti di lavoro e di regolarità contributiva, lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro.
A queste funzioni, elencate in maniera non tassativa dal d.lgs. 276/2003, si aggiungono tutte le attività assegnate da ulteriori leggi o dai contratti collettivi di riferimento. Sotto il primo profilo si segnala la legge Fornero (L. 92/2012) che rinvia agli enti bilaterali in materia di “flessibilità in entrata”, con la certificazione dei contratti di associazione in partecipazione, e che promuove l’istituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per il sostegno al reddito, nel caso in cui la sospensione di attività riguardi settori non coperti da ammortizzatori sociali. Inoltre, con la legge 78/2014, si rimanda agli enti bilaterali per quanto riguarda l’apprendistato, ossia per la definizione del piano formativo individuale.
Sebbene le leggi possano assegnare funzioni agli enti bilaterali, l’istituzione di questi organismi è sempre demandata alla contrattazione collettiva. Viene quindi garantita l’erogazione di prestazioni su base contrattuale: questo modello bilaterale è particolarmente conveniente in settori ad alta frammentazione e mobilità dei lavoratori, che affidano a un terzo (l’ente bilaterale) attività che sarebbero troppe onerose per un singolo datore di lavoro e troppo difficili da ottenere per un lavoratore impiegato presso diversi imprenditori.
Con la circolare n. 43 del 2010, il Ministero ha precisato il proprio orientamento, garantendo la libertà associativa per i datori di lavoro di non iscriversi ad associazioni sindacali o enti bilaterali, ma confermando l’obbligo di garantire ai lavoratori le prestazioni previste nella parte economico-normativa del contratto.
“L’impresa che aderisce alla bilateralità assolve, con la contribuzione a favore dell’ente, agli obblighi in materia nei confronti dei lavoratori. Diversamente, per le imprese che non aderiscono al sistema bilaterale, il singolo lavoratore maturerà il diritto all’erogazione diretta, da parte del datore di lavoro, di prestazioni equivalenti a quelle erogate dal sistema bilaterale di riferimento.” (circ. n. 43 del 2010).
Dunque, ferma restando la non obbligatorietà dell’adesione al sistema bilaterale, il datore di lavoro è invece obbligato a riconoscere (e finanziare) analoghe forme di tutela per i lavoratori. Le prestazioni di welfare previste dal contratto collettivo sono infatti un diritto contrattuale del lavoratore, cui corrisponde un obbligo datoriale, che l’imprenditore può assolvere o con l’iscrizione e la contribuzione all’ente bilaterale o corrispondendo al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, cioè una somma o una prestazione equivalente a quella erogata dall’ente bilaterale.
In merito all’adesione a uno specifico ente bilaterale non è previsto un vero e proprio obbligo ma una scelta, a meno che l’azienda non aderisca ad un’associazione firmataria del contratto collettivo di lavoro applicato: difatti, come definito dalla Suprema Corte di cassazione (Cass. civ., sez. lav., 10 maggio 2001, n. 6530) e chiarito da una nota del Ministero del lavoro ( Quesito 80/2010 MLPS) e resa nota dalla Circolare del Ministero del lavoro 43/2010 , nessuna norma può imporre l’adesione a un organismo di derivazione sindacale, perché violerebbe la libertà costituzionale di non aderire a nessuna associazione sindacale. L’adesione ed il conseguente versamento ad un ente bilaterale diverso da quello indicato nel contratto applicato è del tutto legittimo, purché idoneo a garantire al lavoratore i benefici tipici della bilateralità, e la scelta spetta solo all’ azienda.
Se un’impresa decide di aderire al sistema della bilateralità E.BI.P.I.C., pur applicando per i propri dipendenti un CCNL che individua un ente bilaterale differente, la stessa potrà versare all’ E.BI.P.I.C. sia il contributo previsto dal CCNL applicato che quanto previsto dall’ E.BI.P.I.C.
L’adesione all’E.BI.P.I.C. si formalizza compilando il format scaricabile direttamente da questa sezione inviandolo compilato e sottoscritto, la sottoscrizione può avvenire anche in forma digitale, congiuntamente all’Ente utilizzando solo ed esclusivamente il seguente indirizzo mail: iscrizioni@ebipic.it.
Si consiglia di inviarne copia anche al proprio consulente del lavoro, al fine di fornire al medesimo una immediata comunicazione necessaria alla corretta compilazione dei flussi UniEmens.
1) pagamento tramite F24
Compilazione F24
I datori di lavoro che intendono versare il contributo di adesione, indicheranno, in sede di compilazione del modello di versamento “F24” distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale “EBI1” esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”. Inoltre nella stessa sezione:
Modalità di compilazione del flusso UniEmens.
I datori di lavoro/intermediari incaricati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo:
L’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”
2) Pagamento diretto all’Ente Bilaterale
In alternativa al pagamento con F24, è possibile effettuare il versamento del contributo economico a favore dell’Ente Bilaterale tramite bonifico a BANCA DEL FUCINO / IBAN IT24T0312403211000000233097: – Intestatario: ENTE BILATERALE PER LE PICCOLE IMPRESE E COOPERATIVE in sigla E.BI.P.I.C.
In base a quanto previsto dall’“Accordo Interconfederale per lo sviluppo delle relazioni sindacali e linee di indirizzo in materia di strumenti bilaterali”, il contributo mensile dovuto dalle imprese e dai lavoratori dipendenti è stabilito nella misura dell’1% dell’ammontare della retribuzione lorda per 13 mensilità, per i CCNL UAI/CONFENAL e nella misura fissa di euro 30.00 per 13 mensilità per i CCNL CONFIMPRESEITALIA/CSECONFENAL e di Euro 15,00 per 13 mensilità per i part time indipendentemente dalla percentuale di riduzione applicata ai tempi parziali di cui il 10% a carico del lavoratore ed il 90% a carico del datore di lavoro
Per le imprese che applicano un CCNL che individua un ente bilaterale differente, la stessa potrà versare all’E.Bi.P.I.C. la parte prevista dal CCNL di applicazione integrandola con la quota necessaria al raggiungimento del contributo previsto dall’E.Bi.P.I.C. se quest’ultimo risultasse maggiore.
Le aziende che non dovessero essere in regola con la contribuzione potranno sanare la loro posizione. A tal fine scrivere alla segreteria dell’Ente all’indirizzo mail iscrizioni@ebipic.it.it
L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari ad euro 40,00.
Adesione volontaria e versamenti all’E.BI.P.I.C. per imprenditori, amministratori, professionisti, lavoratori autonomi.
Il 16 luglio 2020 CONFENAL e CONFIMPRESEITAIA CONFAE hanno firmato un Protocollo d’intesa per estendere i servizi della bilateralità anche a imprenditori, amministratori, professionisti, lavoratori autonomi, ecc., che non applicano CCNL.
Il 22 settembre 2020, il Consiglio nazionale ha istituito il Fondo Estensione Contributo (FEC) per le adesioni volontarie all’E.BI.P.I.C. da parte di questi soggetti. Il fondo è finanziato da un versamento annuale di € 500 per aderente.
Procedura di rimborsi in caso di versamenti erronei, duplicati o indebiti.
I datori di lavoro che versano i contributi obbligatori e dovuti in modo diretto o per il tramite di intermediari abilitati si trovano in situazione di credito nei confronti dell’E.BI.P.I.C. solo se hanno effettuato versamenti erronei, duplicati o indebiti.
In queste situazioni i datori di lavoro interessati devono inviare all’indirizzo info@ebipic.it, richiesta di rimborso sottoscritta in originale dal rappresentante legale dell’impresa.
Alla richiesta dovranno allegare la seguente documentazione:
– fotocopia del documento di identità;
– fotocopia del modello F24 del versamento;
– fotocopia del modello UNIEMENS o Attestazione della Denuncia Contributiva del periodo di riferimento del versamento.
In aggiunta devono essere inviati all’indirizzo info@ebipic.it, i seguenti documenti:
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